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Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate sull’aumento dell’IVA dal 21 al 22%

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le prime indicazioni sull’aumento dell’Iva dal 21 al 22%, in vigore dal 1° ottobre 2013, disposto dall’art. 40, comma 1-ter del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, modificato dall’art. 11, comma 1, lett. a) del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76.

In particolare gli operatori, qualora nella fase di prima applicazione ragioni di ordine tecnico impediscano di adeguare in modo rapido i software per la fatturazione e i misuratori fiscali, potranno regolarizzare le fatture eventualmente emesse e i corrispettivi annotati in modo non corretto effettuando la variazione in aumento (art. 26, comma 1, del DPR n. 633 del 1972).

La regolarizzazione non comporterà alcuna sanzione se la maggiore imposta collegata all’aumento dell’aliquota verrà comunque versata nei termini indicati dalla circolare n. 45/E del 12 ottobre 2011. Sarà possibile effettuare il versamento dell’Iva a debito, incrementato degli interessi eventualmente dovuti, senza applicazione delle sanzioni entro i seguenti termini:

Entro i termini indicati dovranno quindi essere regolarizzate, ai sensi dell’articolo 26 del DPR n. 633, le fatture erroneamente emesse con la minor aliquota del 21%.

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